Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 feb 2026
1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell’importo massimo di 5 841 179 332EUR. 2.   La Commissione mette a disposizione del Portogallo il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 876 176 899,80EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
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