Art. 2 · Usi autorizzati come agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità

Art. 2

Usi autorizzati come agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità

In vigore dal 12 gen 2026
Usi autorizzati come agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità 1.   L’elenco delle imprese che continuano a essere autorizzate a usare sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/590 come agenti di fabbricazione è stabilito nell’allegato I della presente decisione. 2.   Ciascuna impresa elencata nell’allegato I utilizza esclusivamente la sostanza e il processo di fabbricazione definiti in tale allegato. 3.   Le quantità annue che ogni impresa può usare come reintegro o emettere non possono superare le quantità stabilite nell’allegato I.
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