Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 2025
Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente: «radioaltimetro»: sistema radar di misurazione della distanza rivolto verso il basso, che misura l’altezza di un aeromobile rispetto al suolo e agli ostacoli con un elevato grado di accuratezza, integrità e disponibilità durante tutte le fasi di volo.
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