Art. 1
In vigore dal 24 nov 2025
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:
1)
all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, laddove esse si applicano all’entità “Allied Democratic Forces” (Forze democratiche alleate), sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2010/788/PESC (*1) del Consiglio.
(*1) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336, 21.12.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).»;"
2)
l'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2025:2398:oj#art-1