Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2025
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2027 è fissato a 460 000 000 EUR per la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2324:oj#art-1