Art. 1
In vigore dal 27 ott 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
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