Art. 1
In vigore dal 18 set 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del medesimo Comitato accluso alla presente decisione.
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