Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 24 mar 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare le capacità delle forze armate della Mauritania nelle componenti terrestre e marittima per garantire la sicurezza nel paese e nella regione; b) sostenere il rafforzamento delle attività di sorveglianza della Mauritania sul suo territorio nazionale e nella sua zona marittima; c) proteggere meglio la popolazione civile. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: a) mezzi di sorveglianza mobili; b) un pattugliatore navale. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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