Art. 15 · Personale dell’AESD

Art. 15

Personale dell’AESD

In vigore dal 9 dic 2024
Personale dell’AESD 1.   Il personale dell’AESD è costituito da: a) esperti nazionali distaccati presso il segretariato dell’AESD dagli Stati membri; b) personale amministrativo assunto dal SEAE al fine di svolgere i propri compiti nell’ambito della squadra di personale statutario dell’AESD e a carico del bilancio dell’AESD; c) membri del personale del SEAE o personale distaccato presso il SEAE da istituzioni dell’Unione e assegnato alla squadra di personale statutario dell’AESD. 2.   L’AESD può accogliere tirocinanti nonché esperti e professori e ricercatori invitati. 3.   Il numero di posti da assegnare al sostegno dell’AESD è deciso dal comitato direttivo in funzione delle esigenze documentate e della disponibilità di risorse finanziarie, unitamente al progetto di proposta di bilancio annuale. 4.   La decisione dell’alto rappresentante che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri e che sono sotto l’autorità del capo dell’AESD. I membri del personale assunti come personale del SEAE assegnato alla squadra di personale statutario dell’AESD godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dallo statuto dei funzionari e dalle norme di attuazione adottate dal SEAE. L’alto rappresentante agisce in qualità di autorità che ha il potere di nomina per tale personale. 5.   Qualora un membro del personale dell’AESD assegnato a un posto non dirigenziale desideri chiedere assistenza in relazione ad atti o comportamenti di altri membri del personale non dirigenziale, può presentare una richiesta al capo dell’AESD o al vicecapo dell’AESD. Per trattare tali richieste, il capo dell’AESD o il vicecapo dell’AESD può chiedere sostegno amministrativo al SEAE, a norma dell’, paragrafo 2, e può confrontarsi con l’autorità del SEAE competente per la squadra di personale statutario assegnato all’AESD. In tale situazione, il capo dell’AESD o il vicecapo dell’AESD è abilitato ad adottare tutte le misure necessarie nei confronti degli esperti nazionali distaccati, mentre l’autorità del SEAE competente può adottare tutte le misure necessarie nei confronti della squadra di personale statutario assegnata all’AESD, in base alle norme applicabili in seno al SEAE. 6.   Qualora il personale non dirigenziale desideri chiedere assistenza in relazione ad atti o comportamenti del personale dirigenziale, può presentare una richiesta al direttore generale della gestione delle risorse del SEAE, cui è concessa la necessaria delega di potere per il trattamento di tali richieste. In tal caso, il direttore generale della gestione delle risorse riferisce all’alto rappresentante, che agisce in qualità di autorità che ha il potere di nomina, e propone qualsiasi misura che ritenga appropriata e proporzionata alla situazione. Il comitato direttivo è informato di conseguenza. 7.   In tutte le situazioni, le richieste di assistenza sono trattate entro il termine previsto all’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari, come interpretato dalla Corte di giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3116:oj#art-15