Art. 3
In vigore dal 2 dic 2024
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 5 000 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo.
Storico versioni
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