Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 nov 2024
1.   Le compensazioni finanziarie concesse dalla Francia in favore delle società Corsica Linea e La Méridionale (separatamente o congiuntamente) nel quadro dei cinque contratti di servizio pubblico relativi ai collegamenti marittimi con la Corsica dal/verso il porto di Marsiglia per il periodo 2023-2030, per un importo totale di 853,6 milioni di EUR, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2.   Gli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1 cui la Francia ha dato esecuzione illegalmente in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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