Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo,si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
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