Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 ott 2024
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 330, paragrafo 1, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
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