Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 set 2024
In funzione degli sviluppi nell’ambito della 44a riunione del comitato permanente, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’ senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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