Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 2024
1.   In vista della 44a riunione del comitato permanente della convenzione di Berna («comitato permanente»), l’Unione presenta una proposta volta a rimuovere il lupo (Canis lupus) dall’allegato II, «Specie di fauna rigorosamente protette» della convenzione di Berna e inserirlo nell’allegato III, «Specie di fauna protette» di tale convenzione. 2.   La Commissione, a nome dell’Unione, comunica la proposta di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione di Berna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2669:oj#art-1