Art. 3 · Obblighi di monitoraggio e comunicazione

Art. 3

Obblighi di monitoraggio e comunicazione

In vigore dal 24 set 2024
Obblighi di monitoraggio e comunicazione I Paesi Bassi provvedono affinché, a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ciascun soggetto regolamentato monitori e comunichi all’autorità competente, per ogni anno civile, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato della presente decisione che sono state generate a decorrere dal 1o gennaio 2025.
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