Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2024
I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino alle date elencate per ciascuna zona nell'allegato della presente decisione.
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