Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 giu 2024
Al momento della firma della convenzione a nome dell’Unione, la Commissione formula una riserva a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, in base a cui l’Unione non applica le norme della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato.
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