Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 30 è fissato a 29 557 EUR con effetto dal 1o gennaio 2024.»;
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