Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 giu 2024
I beneficiari hanno diritto a ricevere indennità di distanza e di durata. In caso di tragitti tra il luogo di residenza del beneficiario e Bruxelles, il beneficiario ha diritto a ricevere indennità riguardo a un tragitto di andata e ritorno da Bruxelles per ogni settimana di lavoro al Comitato.
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