Art. 3
In vigore dal 20 giu 2024
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 119a sessione del consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiedono che l’adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e il metodo di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Storico versioni
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