Art. 1
In vigore dal 17 giu 2024
1. È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo») (4).
2. La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'accordo.
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