Art. 4 · Nomina, cessazione delle funzioni e revoca dei membri della commissione di audit

Art. 4

Nomina, cessazione delle funzioni e revoca dei membri della commissione di audit

In vigore dal 12 giu 2024
Nomina, cessazione delle funzioni e revoca dei membri della commissione di audit 1.   I membri della commissione di audit sono nominati dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse. Il mandato dei membri della commissione di audit inizia alla data fissata a tal fine nella decisione relativa alla loro nomina. 2.   I membri della commissione di audit sono cittadini dell'Unione, con una comprovata esperienza nei settori dell'audit, del monitoraggio e del controllo e/o della lotta contro le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, possibilmente acquisita in una posizione di alto livello presso le istituzioni dell'UE o le autorità pubbliche degli Stati membri. 3.   I membri della commissione di audit sono nominati come consiglieri speciali della Commissione, ai sensi dell' del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (3), per un periodo di due anni. I loro contratti sono rinnovabili e garantiscono la loro piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna nell'esercizio delle loro funzioni. I membri della commissione di audit hanno superato un'indagine di sicurezza o, se non sono già stati abilitati, sono disposti a sottoporsi a un'indagine di sicurezza svolta dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. 4.   La procedura di selezione è condotta dal direttore generale della DG NEAR, assistito da un panel i cui membri sono scelti dal direttore generale tra le direzioni generali più interessate della Commissione. Il panel presenta al direttore generale un elenco di candidati sulla base dei risultati dell'invito a manifestare interesse e dei successivi colloqui. Il direttore generale seleziona i membri della commissione di audit e tre membri supplenti come sostituti nel caso in cui un membro della commissione di audit sia impossibilitato o non sia più disposto a svolgere i propri compiti. 5.   Se un membro della commissione di audit non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, stabilite nella presente decisione e nei suoi contratti, la Commissione può revocarne il mandato. 6.   Se un membro della commissione di audit è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un periodo di tempo limitato, per motivi medici o di altro tipo, la Commissione, in consultazione con il membro della commissione di audit interessato, può nominare temporaneamente un supplente per il periodo in cui l'interessato non è in grado di svolgere i suoi compiti, fino a quando non sia in grado di riprendere il proprio incarico. 7.   Il periodo di tempo limitato di cui al paragrafo 6 non supera i sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1697:oj#art-4