Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 2024
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo con la Repubblica di San Marino su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
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