Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 2024
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo con il Principato di Andorra su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1693:oj#art-1