Art. 6

Art. 6

In vigore dal 27 mag 2024
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, sia esso originario o meno dei loro territori. 2.   È inoltre vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti; b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione del materiale destinato esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Russia, né alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o di finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tale materiale. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, e il finanziamento e l’assistenza finanziaria e tecnica associati, quando tale materiale è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU o dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell’ONU e dell’Unione o di organizzazioni regionali e subregionali. 5.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
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