Art. 1
In vigore dal 27 mag 2024
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
a)
sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell’opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;
b)
forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;
c)
sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b),
quali figuranti nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive, incluso il sostegno allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti umani in Russia.
7. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è rilasciata alla persona interessata.
Storico versioni
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