Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 2024
La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
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