Art. 9
Modalità di accesso
In vigore dal 23 mag 2024
Modalità di accesso
1. I documenti ai quali deve essere concesso l'accesso sono inviati per posta ordinaria o per posta elettronica. Se i documenti richiesti sono voluminosi o difficili da maneggiare, il richiedente può essere invitato a consultarli nel luogo in cui sono detenuti. Tale consultazione è gratuita.
2. Se un documento è già stato divulgato dal SEAE, la risposta può consistere nell'informare il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto, ad esempio fornendo i riferimenti di pubblicazione o indicando l'indirizzo web, ove disponibile.
3. Se il volume delle copie dei documenti da inviare per posta ordinaria supera le 20 pagine, al richiedente può essere addebitato un diritto di 0,10 EUR per pagina, maggiorato delle spese di spedizione. Le spese inerenti ad altri supporti saranno decise caso per caso ma non eccederanno un importo ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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