Art. 6 · Documenti di terzi detenuti dal SEAE

Art. 6

Documenti di terzi detenuti dal SEAE

In vigore dal 23 mag 2024
Documenti di terzi detenuti dal SEAE 1.   Quando il SEAE riceve una domanda di accesso a un documento da esso detenuto, ma che proviene da un terzo, quest'ultimo è consultato, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato, alla luce delle eccezioni previste dal regolamento. 2.   L'accesso al documento è concesso senza consultazione del terzo se il documento è già stato reso pubblico dal suo autore, è già stato divulgato dal SEAE o se è chiaro che la divulgazione, o la divulgazione parziale, del suo contenuto non pregiudicherebbero manifestamente alcuno degli interessi di cui all' del regolamento. 3.   Il terzo deve sempre essere consultato se il documento rientra nel campo di applicazione dell' del regolamento o se il documento proviene da uno Stato membro e lo Stato membro ha chiesto al SEAE di non comunicare a terzi il documento senza il suo previo accordo a norma dell', paragrafo 5, del regolamento. Tale richiesta di uno Stato membro è presentata per iscritto. 4.   Il terzo è consultato per iscritto e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all' della presente decisione. Il terzo esprime il proprio parere per iscritto. 5.   In assenza di risposta da parte del terzo entro il termine stabilito, o se il terzo non è identificabile o rintracciabile, il SEAE decide in merito alla domanda alla luce delle eccezioni previste dal regolamento, tenendo conto degli interessi legittimi del terzo sulla base delle informazioni a sua disposizione. 6.   Qualora intenda dare accesso a un documento contro il parere esplicito del terzo, il SEAE lo informa della propria intenzione di divulgare il documento entro il termine applicabile ai sensi del regolamento.
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