Art. 7
Programma di formazione
In vigore dal 21 mag 2024
Programma di formazione
1. Le attività specifiche da attuare a norma della presente decisione nel corso di qualsiasi anno accademico sono definite in un programma di formazione.
2. Il programma di formazione è coerente con gli obiettivi e le attività di cui agli e si avvale delle competenze degli istituti di istruzione e formazione e delle accademie diplomatiche degli Stati membri e prevede la collaborazione con gli stessi.
3. Il programma di formazione definisce i compiti che il Collegio d'Europa deve svolgere, tra cui:
a)
l'elaborazione dei programmi di studio e la realizzazione delle attività di istruzione e formazione di cui all'; e
b)
la messa a disposizione di strutture di formazione e residenziali adeguate e di un servizio di pensione completa per i partecipanti durante il programma, nonché la fornitura di un alloggio adeguato ai partecipanti durante il loro incarico presso i servizi del SEAE a norma dell’, paragrafo 3.
4. Il programma di formazione definisce le responsabilità del personale del Collegio d’Europa incaricato della sua esecuzione, compreso il direttore dell’EUDA, che è competente per:
a)
l'attuazione delle attività di istruzione e formazione del programma di formazione, compresi l'elaborazione dei corsi e il monitoraggio del programma;
b)
la comunicazione sistematica di tutte le attività di istruzione e formazione dell'EUDA al capo e al comitato direttivo;
c)
la collaborazione con il capo sull'attuazione del programma di formazione, se e ove necessario; e
d)
la rappresentanza dell'EUDA nelle questioni relative al suo programma di formazione.
5. In seguito all'approvazione del programma di formazione da parte del comitato direttivo, la Commissione include il programma di formazione nella convenzione di sovvenzione di cui all', paragrafo 4, come descrizione dell'azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1472:oj#art-7