Art. 6
Capo dell'EUDA
In vigore dal 21 mag 2024
Capo dell'EUDA
1. Il capo dell'EUDA («capo»):
a)
è responsabile della gestione generale dell'EUDA;
b)
presenta il progetto di programma di formazione al comitato direttivo per approvazione e supervisiona l'attuazione delle attività di istruzione e formazione dell'EUDA;
c)
assicura la produzione periodica di rapporti di valutazione del programma di formazione e delle sue componenti e trasmette tali rapporti al comitato direttivo;
d)
fornisce consulenza e sostegno ai lavori del comitato direttivo e informa quest'ultimo di tutte le attività pertinenti relative al programma di formazione;
e)
informa il comitato direttivo della proposta di bilancio per l'EUDA e dell'esecuzione del bilancio; e
f)
lavora in stretta consultazione con la Commissione e mantiene i contatti con le autorità competenti delle altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri.
2. Il capo è nominato dall'alto rappresentante conformemente alle norme applicabili alla copertura di posti di alta dirigenza presso il SEAE e dirige il servizio amministrativo del SEAE dedicato all'EUDA sotto l'autorità del segretario generale del SEAE.
Storico versioni
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