Art. 2 · Contributo finanziario

Art. 2

Contributo finanziario

In vigore dal 14 mag 2024
Contributo finanziario 1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un contributo finanziario sotto forma di sostegno a fondo perduto pari a 5 270 000 000 EUR. 2.   La Commissione mette a disposizione dell’Ucraina il contributo finanziario dell’Unione in rate conformemente all’allegato della presente decisione. 3.   Il versamento delle rate in conformità dell’accordo quadro e dell’accordo di finanziamento concluso a norma, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/792 è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio e a una decisione del Consiglio, a norma dell’articolo 26 di tale regolamento, attestante, a seguito di una valutazione positiva da parte della Commissione, che l’Ucraina ha completato in modo soddisfacente le pertinenti tappe qualitative e quantitative individuate in relazione all’attuazione del piano per l’Ucraina. I pagamenti all’Ucraina sono subordinati al completamento delle tappe qualitative e quantitative che figurano nell’allegato della decisione. Le tappe qualitative e quantitative finali sono completate entro il 31 dicembre 2027.
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