Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 mag 2024
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata: (1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I riferimenti delle norme armonizzate elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati con restrizioni.»; (2) l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
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