Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mag 2024
Il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-GB023821-65 soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012 per il rilascio di un’autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1286:oj#art-2