Art. 9 · Implicazione del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

Art. 9

Implicazione del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

In vigore dal 2 mag 2024
Implicazione del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il coordinatore per la protezione dei dati incaricato di fornire consulenza al servizio della Commissione interessato è consultato prima dell'applicazione di eventuali limitazioni e verifica la loro conformità alla presente decisione. 2.   Fermo restando il paragrafo 1, il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati è garantito l'accesso alle corrispondenti annotazioni e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 3.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere il riesame dell'applicazione della limitazione. La Commissione informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame richiesto. 4.   La Commissione documenta l'implicazione del responsabile della protezione dei dati e, ove applicabile, del coordinatore per la protezione dei dati (anche in merito alle informazioni con essi condivise) in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all', paragrafo 2.
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