Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2024
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie di sua competenza in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme comuni sulle quali potrebbe incidere il presente strumento internazionale o la cui portata potrebbe essere modificata dallo stesso, relativi a uno strumento giuridico internazionale in materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. 2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum, che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto in funzione all’andamento dei negoziati. 3.   Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell’Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri.
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