Art. 2
Modifiche della direttiva 2009/33/CE
In vigore dal 24 apr 2024
Modifiche della direttiva 2009/33/CE
L’articolo 10 della direttiva 2009/33/CE è così modificato:
1)
il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni. Tali relazioni contengono informazioni sulle misure adottate ai fini dell’attuazione della presente direttiva, sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli oggetto dei contratti di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, sulla base dei dati forniti dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).»;
(*1) Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).»;"
2)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva in cui specifica le misure adottate dagli Stati membri al riguardo, secondo le relazioni di cui al paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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