Art. 1 · Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate soggette a requisiti ridotti

Art. 1

Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate soggette a requisiti ridotti

In vigore dal 24 apr 2024
Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate soggette a requisiti ridotti 1.   Fino al 30 giugno 2024 gli Stati membri ammettono la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile e di sementi certificate di frumento primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» che non sono state sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda le condizioni cui deve soddisfare la coltura a norma dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE e che non soddisfano i requisiti relativi alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie a norma dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE. Tali sementi sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 2 e agli . 2.   Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera: a) 5 525 tonnellate per le sementi di orzo primaverile; b) 1 252 tonnellate per le sementi di frumento primaverile.
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