Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 apr 2024
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a scambiare lo strumento che conferma il completamento dell’approvazione e della ratifica a opera della parte Unione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso a essere vincolata dall’accordo (4).
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