Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 58a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («comitato di esperti RID») nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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