Art. 2 · Remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria

Art. 2

Remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria

In vigore dal 16 apr 2024
Remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria 1.   La remunerazione dei depositi detenuti presso le BCN che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) è soggetta ai seguenti massimali: a) per i seguenti depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro: i) per i depositi overnight: l’EURSTR meno 20 punti base; ii) per i depositi a tempo determinato: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base; iii) per i depositi overnight delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento: lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore; iv) per i depositi a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento: lo zero per cento o il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base, se superiore; b) per i depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in valute diverse dall’euro: i tassi corrispondenti per la valuta in questione applicando lo stesso differenziale di cui alla lettera a); c) per i depositi diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche, denominati in euro: i) per i depositi overnight: l’EURSTR meno 20 punti base; ii) per i depositi a tempo determinato: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base; d) per i depositi diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in valute diverse dall’euro: i tassi corrispondenti per la valuta in questione applicando lo stesso differenziale di cui alla lettera c). 2.   La remunerazione dei depositi detenuti presso le BCN che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) è la seguente: a) per i servizi di investimento in contanti overnight: i) per il servizio di investimento di Tipo 1: l’EURSTR meno 20 punti base; ii) per il servizio di investimento di Tipo 2: il tasso effettivo al quale i fondi sono immessi sul mercato meno un margine determinato di volta in volta dal Consiglio direttivo e a condizione che tale tipo di investimento sia effettuato unicamente se la remunerazione è superiore a quella delle disponibilità liquide in eccesso; iii) per le disponibilità liquide in eccesso: l’EURSTR meno 20 punti base; b) per i depositi a tempo determinato: i) per i depositi a tempo determinato per conto altrui: il tasso effettivo al quale i fondi sono immessi sul mercato meno un margine deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo; ii) per i depositi a tempo determinato per conto proprio con scadenza inferiore a sette giorni di calendario: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base; iii) per i depositi a tempo determinato per conto proprio con una scadenza di almeno sette giorni di calendario: un tasso non superiore al tasso ottenuto nel caso in cui il deposito sia riversato sul mercato. 3.   La remunerazione dei depositi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e della decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è la seguente: a) per i depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro detenuti in TARGET si applica la remunerazione stabilita al paragrafo 1, lettera a); b) per i depositi non collegati alla politica monetaria detenuti in TARGET diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), tranne nei casi in cui si applica la lettera c): lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se inferiore; c) per i saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia detenuti da infrastrutture dei mercati finanziari dello Spazio economico europeo, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia AS: l’EURSTR meno 0 punti base; d) per i saldi TARGET delle BCN connesse: i) per i saldi pari o inferiori al 10 % del valore medio giornaliero delle operazioni: l’EURSTR meno 20 punti base; ii) per i saldi eccedenti quelli di cui al punto i): lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se inferiore; 4.   La remunerazione dei depositi detenuti presso la BCE che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è la seguente: a) per i conti accesi ai sensi delle decisione BCE/2003/14 (8), BCE/2010/4 (9), BCE/2010/17 (10), BCE/2010/31 (11) della Banca centrale europea e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (12): i) l’EURSTR meno 20 punti base, eccetto nei casi in cui si applica il punto ii); ii) per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato: lo zero per cento oppure l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore; b) per altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a): l’EURSTR meno 20 punti base; c) per il conto dedicato acceso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al NextGenerationEU, allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (14) o ad altri programmi di finanziamento dell’Unione, come convenuto dalla BCE e dalla Commissione europea: i) l’EURSTR meno 20 punti base, eccetto nei casi in cui si applica il punto ii); ii) per un importo aggregato di depositi non superiore a 20 miliardi di EUR: lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore; 5.   Qualora a uno qualsiasi dei depositi di cui al presente articolo si applichi un tasso di interesse negativo, il titolare del deposito è tenuto a corrispondere gli interessi alla BCN interessata o alla BCE, e la BCN interessata oppure la BCE possono effettuare il conseguente addebito sul relativo conto di deposito.
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