Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 apr 2024
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo (6).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1169:oj#art-2