Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 apr 2024
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 353, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1156:oj#art-2