Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 apr 2024
1.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 2.   La Commissione conclude l’accordo di prestito di cui all’, paragrafo 3, per quanto riguarda l’importo di cui all’. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. Il prestito è concesso a condizioni che consentano all’Egitto di rimborsarlo sul lungo periodo. La durata massima del prestito è di 35 anni. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 2.
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