Art. 4
In vigore dal 12 apr 2024
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in un’unica rata in forma di prestito. Il calendario per l’erogazione della rata è stabilito dalla Commissione. La rata può essere erogata in una o più frazioni.
2. Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
3. La Commissione decide di versare la rata purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la condizione preliminare di cui all’, paragrafo 1;
b)
un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI;
c)
l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.
5. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale d’Egitto. Alle condizioni concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale d’Egitto può trasferire i fondi dell’Unione al ministero egiziano delle Finanze come beneficiario finale.
Storico versioni
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