Art. 1
In vigore dal 12 apr 2024
1. L’Unione mette a disposizione dell’Egitto un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 000 000 000 di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti dell’Egitto individuato nel programma dell’FMI.
2. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Egitto.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Egitto e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di nove mesi, a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1.
5. Se nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento dell’Egitto diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
Storico versioni
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