Art. 3
In vigore dal 20 mar 2024
1. Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione e possano incidere sulle norme comuni dell’Unione. Esse sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO.
2. Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:990:oj#art-3