Art. 2
In vigore dal 20 mar 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 108a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’IMO è approvare l’adozione delle modifiche:
a)
dei capitoli II-1, II-2 e V della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, di cui agli allegati 1 e 2 del documento MSC 108/3 dell’IMO;
b)
del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF), di cui all’allegato 3 del documento MSC 108/3 dell’IMO;
c)
del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere (codice ESP 2011), di cui all’allegato 5 del documento MSC 108/3 dell’IMO;
d)
del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (LSA), di cui all’allegato 6 del documento MSC 108/3 dell’IMO;
e)
del codice internazionale dei sistemi antincendio (codice FSS), di cui all’allegato 7 del documento MSC 108/3 dell’IMO; e
f)
della sezione A-VI/1 del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (STCW), di cui all’allegato del documento MSC 108/3/2 dell’IMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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