Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 mar 2024
Per tutta la durata dell’accordo la Repubblica francese garantisce l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla propria giurisdizione. La Repubblica francese adotta a tale fine misure appropriate fra le quali, se necessario, la sospensione o la denuncia dell’accordo.
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